REGOLAMENTO INTERNO
DEL CORSO DI BASE 2011
1.
La frequenza al corso è obbligatoria pena lesclusione ed il mancato rilascio
dellattestato di partecipazione e di superamento della prova finale. La
frequenza pratica presso le strutture ambulatoriali della scuola prevede un minimo di 4
ore per il giorno programmato. Nel caso di frequenza programmata sia per il mattino che
per il pomeriggio il monte ore complessive per la giornata non sarà inferiore a 8 ore.
Nel caso di ritardo nell'arrivo del discente presso le strutture ambulatoriali la
firma di frequenza non sarà apposta sul libretto dal Docente che dovrà attestarne la
presenza per il monte ore stabilito.
2. La frequenza alle sessioni pratiche obbligatoria per il
monte ore stabilito (120 complessive) può essere consentita in periodi diversi da
quelli previsti e comunque dilazionabile per un periodo non
superiore ai tre mesi dall'inizio effettivo del corso base; se verrà superato questo limite non
saranno assegnati i crediti ECM della Regione.
3. Nel caso di periodi di sospensione delle attività didattiche della Scuola
per festività, pause estive (mese di agosto) o varie ed eventuali, il computo totale dei
giorni di sospensione non sarà naturalmente considerato nei tre mesi complessivi di
attività didattica da effettuare. Nel caso di giustificate assenze dal corso da
parte dei discenti per motivi di malattia, per importanti impegni di lavoro o per
altre cause di forza maggiore, assenze che dovranno essere di volta in volta
adeguatamente motivate e DOCUMENTATE al responsabile del management, si fa presente
che tale limite di 90 GIORNI potrà essere
derogato fino a un massimo di 180 giorni. Il corso quindi sarà concluso
perentoriamente entro e non oltre 180 giorni (ferie, sospensioni didattiche ed esame
finale INCLUSO) dalla data di inizio del corso, PENA L'INVALIDAZIONE DELLO STESSO.
4. Nel caso di invalidazione del Corso questo verrà ripetuto alla
prima data disponibile per i corsi degli anni successivi. Nel caso quindi di ripetizione
del corso alla prima data disponibile, questo comunque andrà concluso entro 90 giorni
dalla data di nuovo inizio del medesimo.
5. Il
superamento della prova finale è indispensabile per ottenere lattestato di
frequenza.
6. Nel caso di mancato superamento dell'esame teorico e pratico l'esame
potrà essere risostenuto a distanza di non meno di 30 giorni, fermo restando i limiti di
tempo per la conclusione del corso previsti dall'articolo 3.
7. Il presente regolamento ha valore retroattivo anche per i corsi
iniziati, e non ancora conclusi, del 2010. |